RIVALSA DATORE DI LAVORO

IL RISARCIMENTO PER IL DATORE DI LAVORO

Nel caso in cui un dipendente di un’azienda (privata o pubblica) sia rimasto assente dal lavoro in conseguenza di un fatto colposo con responsabilità di terzi (es. incidente stradale o da altri eventi per colpa di terzi) il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al proprio dipendente tutti i costi ed oneri a proprio carico, nonostante la mancata prestazione lavorativa del dipendente.

La sentenza della Cassazione n° 6132 del 12 novembre 1988 stabilisce che il responsabile di lesioni a danno di un lavoratore dipendente (incidenti stradali, etc.) è tenuto a risarcire il datore di lavoro per il periodo in cui il dipendente non potrà assicurare la sua prestazione lavorativa.

Quindi in virtù di cui sopra, il datore di lavoro ha diritto ad ottenere il rimborso di tali oneri sostenuti per il proprio dipendente assente a seguito delle lesioni subite per responsabilità di terzi.

Il RISARCIMENTO dovrà essere richiesto direttamente al responsabile e/o alla Compagnia di Assicurazione, tenuta a rimborsare i danni subiti dal dipendente a seguito del sinistro.

Circa l’80% dei datori di lavoro, degli imprenditori e dei titolari di piccole e medie imprese non è in possesso di questa informazione, infatti molti di loro non sono a conoscenza che in caso di assenza lavorativa di un dipendente, causata da un incidente stradale la cui responsabilità è di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno diretto.

Nonostante il proprio dipendente si assenta dal lavoro per le conseguenze di un incidente subito, le aziende solitamente si fanno carico di tanti costi, quali:

1° – tasse, contributi previdenziali e assicurativi, TFR, ferie, PIR o ROL ecc…;

2° – spese per la mancata produzione, per le ore di straordinario lavorate da altri dipendenti;

3° – eventuali pagamenti di penali contrattuali con il cliente finale se slittano o saltano scadenze e consegne;

4° – rallentamento della produzione aziendale con conseguente mancato guadagno dell’azienda stessa.

 

Per il datore di lavoro si tratta di una buona notizia in quanto il danno subito per responsabilità di terzi può essere quantificato, dimostrato e risarcito come tutela dei suoi diritti.

Per il datore di lavoro il risarcimento è un diritto di cui grazie alla nostra assistenza e consulenza specializzata può ottenerlo.

La nostra attività di assistenza e consulenza nel recupero del risarcimento, non comporterà alla Vostra Azienda alcun costo né oneri in quanto i nostri compensi sono corrisposti dalla Compagnia Assicurativa del responsabile civile.

 

 

Per la richiesta di risarcimento la prescrizione è di:

–  2 (due) anni dalla data del sinistro nel caso di  “incidente stradale”

–  5 (cinque) anni dalla data del sinistro nel caso di  “Responsabilità Civile”

 

ZERO COSTI – ZERO PROBLEMI